Art. 2.
(Compiti della Conferenza unificata).

      1. In attuazione delle finalità della presente legge, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», provvede tra l'altro, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente, a promuovere e a sancire accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze, per:

          a) provvedere alla programmazione pluriennale dell'attività e degli interventi sul territorio, perseguendo obiettivi di omogeneità della diffusione, della circolazione, della fruizione e di insediamento, nonché di affermazione dell'identità culturale nazionale e regionale e delle minoranze linguistiche;

          b) provvedere alla individuazione dell'allocazione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), integrato dalle risorse delle regioni e degli enti locali, nonché dei criteri di riparto del Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 3;

          c) definire gli indirizzi generali in materia di formazione del personale artistico, tecnico e amministrativo;

          d) promuovere la cultura dello spettacolo dal vivo attraverso la definizione di programmi di interventi rivolti al mondo della scuola e dell'università, nonché di protocolli d'intesa con le reti radiotelevisive nazionali e locali per riservare spazi

 

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di informazione specializzata allo spettacolo dal vivo;

          e) definire linee di indirizzo comune ai fini della programmazione degli interventi relativi alla costruzione, al recupero, all'adeguamento funzionale e tecnologico, alla ristrutturazione e alla eventuale conversione di spazi, strutture e immobili destinati o da destinare allo spettacolo dal vivo;

          f) definire, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, gli obiettivi e le modalità di utilizzo della quota parte degli investimenti destinati dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo-ARCUS Spa alle attività e alle strutture dello spettacolo;

          g) dettare gli indirizzi per la conservazione del patrimonio storico anche attraverso la costituzione di un archivio nazionale, quale sistema di rete degli archivi regionali;

          h) individuare i criteri e le modalità per la verifica del rapporto di efficacia ed efficienza tra l'investimento delle risorse pubbliche e il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali, attraverso attività di monitoraggio e di osservatorio da realizzare in collaborazione fra il livello statale, quello regionale e quello locale.